
A differenza della separazione #legale, nella separazione di coppie conviventi, anche se l’unione è ufficializzata mediante registrazione all’anagrafe, non è previsto l’intervento del tribunale salvo:
- il convivente economicamente più debole di norma NON HA DIRITTO all’assegno di mantenimento.
- TUTTAVIA, se è stato stipulato un patto di convivenza, tuttavia, potrebbe in questo essere stato concordato che in caso di separazione, l’ex convivente economicamente più debole abbia diritto ad un assegno periodico da parte dell’altro;
- se i due ex conviventi avevano beni in comune possono continuare a tenerli in comune oppure dividerli. Se non si mettono d’accordo rimane solo il Tribunale:
- la casa familiare rimane all’ex convivente proprietario o intestatario del contratto di affitto, anche se la coppia ha figli. Chi rimane nella casa non può cambiare la serratura e deve permettere all’ex convivente di accedervi il tempo necessario per organizzarsi e trovare un’altra abitazione
- se ci sono figli questi hanno diritto di continuare a mantenere rapporti con entrambi in genitori e questi hanno l’obbligo di mantenerli, istruirli ed educarli.
- gli ex coniugi concordano la collocazione dei minori, le modalità di frequentazione e le spese che li riguardano; se non c’è accordo interviene il Tribunale
Il prossimo articolo infine tratterà di cosa succede quando a separarsi è una coppia unita con un’unione civile
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