COME TUTELO MIO FIGLIO DOPO LA MIA MORTE?

Probabilmente è questa la domanda che ha fatto al notaio la Sig.ra della cui figlia sono tutrice (in quanto disabile dalla nascita).

Ho un’unica figlia, disabile dalla nascita, come posso essere sicura che possa essere tutelata il più possibile in futuro?

Il testamento che ha lasciato prevede la c.d. SOSTITUZIONE FIDECOMMISSARIA

Oggi è prevista solamente per finalità assistenziali: i genitori o i nonni o il coniuge dell’interdetto possono istituire erede quest’ultimo, gravandolo dell’obbligo di restituire alla sua morte tutti i beni, anche quelli costituenti la legittima, alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui.

E’ evidente che questo istituto comporta una notevole limitazione del diritto di disporre dei beni ereditari in capo al primo chiamato ed è altrettanto evidente che tale limitazione è giustificata dal fatto che il soggetto primo chiamato è incapace e la sostituzione è predisposta a favore del soggetto o dell’ente che ha curato lo stesso incapace nel tempo successivo alla morte del testatore.

L’ordinamento quindi con questo istituto mira alla incentivazione delle cure del soggetto incapace prevedendo la possibilità di indicare quali sostituiti i soggetti che gli abbiano effettivamente prestato assistenza.

E ORA

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