
L’amore è per sempre… mmm, anche Totti ha cambiato idea e si starà chiedendo: “ora cosa succede?”. Se vuoi mandagli questo breve articolo
SEPARAZIONE LEGALE DEI CONIUGI
(ufficialmente riconosciuta dallo Stato a seguito di procedure che la legge prevede a tal fine)
Se a separarsi sono marito e moglie si verificano alcune importanti conseguenze sul piano personale e su quello economico.
La separazione può essere
- CONSENSUALE: i coniugi prendono accordi riguardanti la proprietà, la corresponsione di un eventuale assegno di mantenimento, la gestione dei figli (se ce ne sono).
- GIUDIZIALE: tra i coniugi vi è disaccordo sugli aspetti importanti della separazione, in questo caso decide il giudice
- CESSAZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI RECIPROCI
- Convivenza: ognuno dei coniugi può decidere di stabilirsi presso abitazioni diverse o cambiare città;
- Fedeltà: è consentito intrattenere relazioni diverse o convivere con altre persone
- DIRITTI EREDITARI, PENSIONE REVESIBILITA’ E TFR
- I coniugi separati mantengono il diritto di ereditare reciprocamente, in caso di morte di uno dei due.
- Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità
- Il coniuge separato non ha diritto alla quota di TFR del coniuge che ha smesso di lavorare
- CESSAZIONE DELLA COMUNIONE DEI BENI
- Se i coniugi avevano adottato il regime patrimoniale della comunione, tutti i beni acquistati dopo il matrimonio sono intestati ad entrambi (salvo quelli strettamente personali o ricevuti in donazione o testamento). Con la separazione la comunione si scioglie e i bene devono essere divisi.
- ASSEGNO MANTENIMENTO
- A volte il coniuge che si trova in una situazione di inferiorità economica rispetto all’altro ha diritto ad un assegno di mantenimento mensile che gli consenta di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
- FIGLI
- Se ci sono FIGLI MINORENNI si ricorre di preferenza all’AFFIDO CONDIVISO: entrambi i coniugi si occupano dei figli allo stesso modo di comune accordo anche se viene stabilito che il figlio abiti con uno dei due. In tal caso il bambino ha diritto di mantenere rapporti equilibrati e sereni con il genitore “non collocatario” e con i parenti dello stesso.
- CASA FAMILIARE
- La casa familiare viene assegnata tenendo conto principalmente dell’interesse dei figli se ce ne sono quindi di norma il diritto ad abitarvi viene attribuito al genitore collocatario per consentire ai minori di continuare ad abitare in un ambiente che conoscono e al quale sono abituati.
Nel prossimo articolo vedremo gli effetti della separazione per le coppie CONVIVENTI
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